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PERCHE’ I
VETERINARI SCELGONO LE ALTRE CURE
Gli ultimi anni,
dal 2003 sino ad oggi, sono stati caratterizzati dal tentativo da parte
del legislatore di regolamentare le Medicine Non Convenzionali
(MNC), procedere cioè ad un riordino tecnico di discipline mediche
che vengono impiegate da oltre dieci milioni di cittadini in Italia e
che vengono scelte anche nella Medicina Veterinaria nella cura di migliaia
di animali (purtroppo i dati in questo settore non sono mai stati raccolti
sistematicamente).
L’ostacolo principale è sempre stato rappresentato dalla
presunta mancanza di validazione scientifica delle stesse: mai falso
fu più costruito ad arte di questo!
Notevole è la letteratura sull’argomento, ma interessi economici
e di potere fanno sì che questi dati restino nascosti e vengano
costantemente obliati.
Restano alcuni pronunciamenti della W.H.O. che guarda alle MNC come valide
discipline mediche in grado di integrare pienamente l’allopatia
nei sistemi sanitari nazionali determinando un potenziamento dell’atto
medico ed una riduzione della spesa medica per i diversi stati, siano
essi progrediti o in via di sviluppo.
Le MNC oggi hanno raggiunto un livello di notevole diffusione nel settore
della Medicina Veterinaria sia in Italia che negli altri Paesi dell’Unione
Europea, ed hanno assunto un ruolo rilevante da un punto di vista socio – economico – sanitario.
Queste si articolano prevalentemente nelle seguenti discipline: Agopuntura
e Medicina Tradizionale Cinese, Fitoterapia, Omeopatia ed Omotossicologia;
ma anche vengono praticate osteopatia, chiropratica e terapie manuali.

Il ricorso alle MNC
risulta essere elettivo per gli animali adibiti all’allevamento
biologico in quanto i trattamenti con queste discipline permettono
di effettuare interventi terapeutici e profilattici senza
essere dannosi
per gli stessi ed evitano la presenza di residui nei prodotti
alimentari di origine animale salvaguardando la salute e
le scelte di qualità del
consumatore, permettendo anche una notevole riduzione dei costi
della spesa sanitaria annua e favorendo una gestione più ecologica nell’impiego
dei farmaci.
A tal proposito molto chiare sono le Direttive Comunitarie relative
alla zootecnia biologica:
Documento 391R2092, Documento 399R1804, Regolamento CE 2092/91, Regolamento
CE 1804/99 (che integra e completa le precedenti direttive).
Inoltre al capitolo
5 dell’Allegato I, Profilassi e Cure Veterinarie,
si sottolineano chiaramente i seguenti punti:
- i prodotti fitoterapici, omeopatici, gli oligoelementi sono preferibili
agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi
chimica;
- si fa divieto di impiegare medicinali veterinari allopatici ottenuti
per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi;
- nel caso in cui gli animali siano sottoposti a più di due o
massimo tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici
ottenuti per sintesi chimica o antibiotici nell’arco di un anno,
gli stessi animali o i prodotti da essi derivati non possono essere più commercializzati
come conformi all’allevamento biologico.
In notevole aumento anche la richiesta di prestazioni medico – veterinarie
non convenzionali per cavalli, cani, gatti, animali esotici, da parte
dei proprietari, che a termini di legge sono considerati conduttori degli
animali ed ai quali è necessario assicurare quella libertà di
scelta terapeutica, sancita dalla Costituzione, per cui essi hanno diritto
di scegliere a quale tipo di cure sottoporre i propri animali.
Inoltre non dobbiamo dimenticare che sulla base dell’autonomia
del medico nel ricorso consapevole alle differenti pratiche terapeutiche
(sentenza della Corte di Cassazione n.301 – 8/2/’01), si
rispetta quel principio di pluralismo scientifico indispensabile in ogni
società che si ritiene civile.
Le Società Scientifiche facenti parte della U.M.N.C.V. (Unione
Medicina Non Convenzionale Veterinaria – www.umncv.it) hanno elaborato
un documento relativo a tali problematiche (“Documento di Bologna” – 28
Settembre 2002) proponendolo come base per una normativa da realizzare
all’interno della categoria medico – veterinaria.
La F.N.O.V.I. (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) ha accolto
tale Documento facendolo proprio ed inviandolo alla Commissione Affari
Sociali della Camera nel Marzo 2003 (“Linee Guida in Medicina Veterinaria
Non Convenzionale” - protocollo N. 909/2003/F/Iaa).
Infine la stessa F.N.O.V.I. ha stabilito nella sua riunione del 24 Settembre
scorso che le MNC in Veterinaria vanno considerate a tutti gli effetti ‘atto
medico veterinario’ e pertanto di sola pertinenza del medico veterinario.
Il veterinario infatti è l’unica figura sanitaria in grado
di individuare soggetti suscettibili di applicazioni corrette di queste
medicine, in quanto abilitato alla diagnosi che consente di discriminare
fra utilità, vantaggio e corretto rapporto costo – beneficio
nel ricorso consapevole alle suddette MNC in patologia animale.
A tale tentativo di giusta regolamentazione manca tuttavia il necessario
supporto del Ministero, delle Regioni e del MURST, che permetta l’ulteriore
sviluppo e diffusione delle MNC nel settore veterinario.
E’ auspicabile che anche nella prossima campagna elettorale si
affronti l’argomento e che negli stessi programmi ci sia un capitolo
dedicato a questi temi.
Un tale processo non può non tenere conto e non può non
fare ricorso a culture ed esperienze didattiche e di ricerca di Scuole
Private e di Società Culturali indipendenti presenti sul territorio
nazionale e con provata attività scientifica nel settore delle
MNC per Animali, che andrebbero considerate come organi di consulenza
e collaborazione anche nelle strutture pubbliche e nelle istituzioni
coinvolte nella Sanità Animale.
La realizzazione fattuale di una vera Medicina Veterinaria Integrata
non può che favorire l’estrinsecazione di tutte le potenzialità già presenti
nella categoria, garantire una prestazione medica di alta qualità,
favorire quel profilo di modernità e di livello europeo richiesto
a tutti i medici veterinari italiani.
F. Longo: “Perché i veterinari scelgono le altre cure”;
La Repubblica Salute n. 466 – 27 Ottobre 2005 (pag. 59) Roma.
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