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DOCUMENTO DI BOLOGNA
LINEE GUIDA SULLA MEDICINA NON CONVENZIONALE VETERINARIA

La Medicina Non Convenzionale Veterinaria (MNCV), ritenuta in Italia e negli altri Paesi dell’Unione Europea come rilevante da un punto di vista socio-economico-sanitario, si articola prevalentemente nelle seguenti discipline:

1. Agopuntura
2. Fitoterapia
3. Medicina Tradizionale Cinese
4. Omeopatia
5. Omotossicologia

Allo stato legislativo attuale in Italia si prevede l’impiego delle MNC in alcuni settori, senza che però vengano delineate le adeguate figure professionali veterinarie.
Inoltre è particolarmente sentita la necessità di una regolamentazione della MNCV per gli aspetti che ne derivano nel campo della tutela della salubrità degli Alimenti di Origine animale e del Benessere Animale, oltre che per doverosa tutela della libera scelta terapeutica del proprietario.

In particolare:

  • l’attuale normativa sulla Zootecnia Biologica (direttiva CEE n. 1804/1999) prevede l’uso preferenziale delle MVNC

  • il D.L. n. 110/1995 detta norme su produzione e commercializzazione del prodotto omeopatico per uso veterinario

ma non sono individuati con chiarezza gli operatori professionali di riferimento.

Stante questa situazione, si stabilisce quanto segue:

  1. l’esercizio delle suddette MNC è da ritenersi atto medico a tutti gli effetti.

  2. Le MNC, in quanto atto medico, sono esercitabili esclusivamente da parte del veterinario, in pazienti suscettibili di trarne vantaggio.

  3. Il veterinario è l’unica figura sanitaria in grado di individuare soggetti suscettibili di applicazioni corrette di queste MNC, in quanto abilitato alla diagnosi che consente di discriminare fra utilità, vanatggio e corretto rapporto costo-beneficio nel ricorso consapevole alle suddette MNC in patologia animale.

  4. Il veterinario è l’unico soggetto legittimato ad effettuare diagnosi e a predisporre il relativo programma terapeuticonell’ambito delle MVNC ed a verificarne l’attuazione del medesimo.

  5. Essere dovere della FNOVI e di tutti gli Ordini Provinciali di perseguire chiunque non medico veterinario eserciti le suddette MNC.

  6. Essere dovere della FNOVI e di tutti gli Ordini Provinciali di perseguire disciplinarmente quei veterinari che non rispettino, norma del vigente Codice Deontologico, le regole sopra indicate, o che svolgano attività di prestanome a copertura di prestazioni da parte di non veterinari relativamente alle MNC sopra indicate.

  7. Essere opportuna la costituzione a livello nazionale da parte della FNOVI di una banca dati sulla legislazione internazionale, nazionale e regionale dedicata alla MNC.

  8. Essere necessario, per corrispondere alla consistente domanda di MVNC, un coerente sviluppo di sistemi preposto alla tutela della efficacia e sicurezza, per esempio tramite la costituzione di una Agenzia Nazionale, composta da soggetti istituzionali quali: Ministero della Salute - Regioni - MURST - FNOVI - Società scientifiche del settore.

I compiti principali da affidare a tale organismo, che potrebbe articolarsi in analoghe strutture regionali, sono:

A. l’individuazione e regolamentazione delle attività delle singole MNC.

B. La promozione della ricerca di base e applicata secondo le buone regole di pratica clinica, favorendo la conoscenza dei principi e dell’uso appropriato delle MNC nella cultura medica veterinaria, avvalendosi di finanziamenti propri e derivati da soggetti pubblici e privati in ambito nazionale ed europeo.

C. Il monitoraggio e l’informazione, attraverso relazioni annuali, alle istituzioni responsabili della tutela della salute, sull’uso appropriato, efficace e sicuro delle MNCV.

D. La regolamentazione dei percorsi formativi attraverso:

  1. l’individuazione dei criteri per l’adozione degli ordinamenti didattici;

  2. in mancanza di corsi di studio universitari appropriati, in regime di sanatoria e per la durata di anni cinque, si prevede il ricorso a culture ed esperienze didattiche di scuole private indipendenti presenti sul territorio nazionale e con provato iter didattico di almeno sei anni continuativi per quanto riguarda Omeopatia ed Omotossicologia, e di almeno tre anni continuativi per Agopuntura, Medicina Tradizionale Cinese e Fitoterapia; le suddette scuole andrebbero considerate come organi di consulenza e collaborazione per la didattica anche in strutture pubbliche;

  3. la definizione dei criteri e requisiti per l’accreditamento ECM di soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività di formazione.

E. Sollecitare le istituzioni competenti a voler predisporre provvedimenti di carattere normativo e regolamentare utili agli scopi normativi.

F. Sollecitare il Parlamento ad attivarsi perché si pervenga ad una modifica normativa sulla Pubblicità Sanitaria, su proposta FNOVI, con inserimento di specifiche norme per il settore.

G. Sollecitare le Autorità competenti ad attivarsi per inserire le voci relative alle prestazioni professionali rese nell’esercizio delle MVNC.

H. Prevedere l’istituzione presso gli Ordini Provinciali di un Registro diviso in sezioni per ciascuna MNC. L’inserimento nel registro è subordinato alla individuazione dei criteri stabiliti dalla FNOVI, Società scientifiche di settore e Scuole accreditate, nella distinzione di ruoli e funzioni.

Bologna, 28 Settembre 2002


Federazione Italiana Medici Omeopati (FIAMO) - Settore Veterinario
Società Italiana Agopuntura Veterinaria (SIAV)
Società Italiana Medicina Non Convenzionale (SIMVeNCo)

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